I.M.U. - ANNO 2012
ATTENZIONE: SI COMUNICA CHE LE ALIQUOTE PER IL PAGAMENTO DEL SALDO I.M.U. 2012 NON SONO VARIATE RISPETTO ALL'ACCONTO DI GIUGNO 2012.
INDICE GENERALE
A decorrere dal 01/01/2012 l'I.C.I. è stata soppressa. Ai sensi dell'art.13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 è stata anticipata, in via sperimentale, l'imposta municipale propria (I.M.U.).
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012
L’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’applicazione “in via sperimentale” dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.).
Chi paga
Soggetti passivi sono i proprietari o titolari di altro diritto reale di fabbricati, compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze , i fabbricati rurali, le aree fabbricati e i terreni agricoli.
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
In caso di separazione legale, o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge che risulta assegnatario della casa coniugale è soggetto passivo dell’abitazione principale e relative pertinenze a prescindere dal fatto che ne sia proprietario.
Non è più prevista, per legge, l’esenzione per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito ai parenti.
Quanto si paga
Importo minimo:
Non è dovuta l'imposta se inferiore a € 12,00.
Le nuove regole stabilite dal D.L. 201/2011 intervengono sul calcolo della base imponibile, comportando un incremento in base alla categoria catastale, come riportato nella seguente tabella:
Fabbricati categorie catastali | Coefficiente I.M.U.<br />(in vigore dal 2012) applicati sulla rendita catastale rivalutata del 5% - |
---|---|
A - C/2 - C/6 - C/7 con esclusione di A/10 | 160 |
B | 140 |
C/3 - C/4 - C/5 | 140 |
C/1 | 55 |
A/10 | 80 |
D/5 | 80 |
D (con esclusione di D/5) | 60 fino al 31/12/2012 - 65 dal 01/01/2013 |
Terreni agricoli | Coefficiente I.M.U. (in vigore dal 2012) applicati sul reddito domenicale rivalutato del 25% |
Terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori iscritti Scau. Sono previste le riduzioni specificate in seguito. | 110 |
Altri terreni agricoli | 135 |
Altre tipologie di immobili | Base imponibile I.M.U. (in vigore dal 2012) |
Terreno edificabile | Valore venale |
Fabbricati d’impresa non iscritti in catasto | Valore contabile |
Ristrutturazione | Area edificabile |
Le aliquote fissate ad oggi dalla Legge sono:
- 0,76 %: aliquota base;
- 0,40%: aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze (queste ultime potranno essere una sola per ognuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7);
- 0,20 % aliquota per i fabbricati rurali strumentali.
Riduzioni e detrazioni previste dalla Legge:
- la detrazione per l'abitazione principale dei residenti e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, è fissata per legge in € 200,00.=, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 vi è un'ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'abitazione principale. L'ulteriore detrazione totale per i figli non può superare € 400,00.=;
- la detrazione in parola si applica anche: alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi I.A.C.P.;
- la riduzione del 50% della base imponibile in relazione alle seguenti tipologie di immobili:
- Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004;
- Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (con le medesime procedure di attestazione dello status dell’immobile che erano previste per l’Ici).
Imponibile terreni posseduti da agricoltori:
a) Per calcolare l’imponibile dei terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, purchè dai medesimi condotti, è introdotto un sistema a fasce che prevede la tassazione limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni;
b) del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
c) del 50% di quella gravante sul valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
d) del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;
ATTENZIONE: sono state abolite dalla Legge sull'anticipazione dell'IMU al 2012, le seguenti precedenti norme di legge o regolamentari del Comune:
- L'agevolazione per tutte le pertinenze utilizzate indipendentemente dal loro numero (ora si può considerare solo una pertinenza per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7);
- l'equiparazione all'abitazione principale delle abitazioni date in uso gratuito ai parenti di primo grado (che quindi di fatto verranno considerate a tutti gli effetti case diverse dall'abitazione principale);
- non vi è più alcuna agevolazione per i fabbricati non locati dei cittadini italiani residenti all'estero.
Simulatore di calcolo I.M.U.
ATTENZIONE:
Link eliminato in quanto si deve utilizzare il calcolatore IMU dell'anno in corso;
E' inoltre possibile verificare la rendita catastale dei terreni ed immobili effettuando una visura catastale on-line sul sito dell'agenzia del territorio al seguente collegamento (sito esterno).
Come Pagare:
I pagamenti possono essere effettuati solo mediante l'uso del Modello F24. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando (l'aliquota base dello 0,76%) alla base imponibile rivalutata di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
Il versamento per i soggetti titolari di partita IVA, deve essere effettuato con modalità telematiche, come previsto dall’art. 37 comma 49 del D.L. 04/07/2006, n.223.
NOTE INTEGRATIVE - Iscritti all'AIRE -
Per i contribuenti che risiedono all'estero al fine del pagamento dell'IMU anno 2012 relativamente agli immobili posseduti nel Comune di Campoformido, devono utilizzare i seguenti codici:
- per la quota spettante al Comune di Campoformido si rimanda al link per le coordinate bancarie/postali.
- per la quota septtante allo Stato Italiano si rimanda al link del comunicato del Ministero dell'Economia e Finanze.
Codici Tributo
Il codice catastale del Comune di Campoformido è B536.
I codici tributo, fissati dalla risoluzione 35/E dell’Agenzia delle Entrate, sono:
3912 («Imu - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - Comune»),
3913 («Imu - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune»),
3914 («Imu - imposta municipale propria per i terreni - Comune»),
3915 («Imu - imposta municipale propria per i terreni - Stato»),
3916 («Imu – imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune»),
3917 («Imu - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Stato»),
3918 («Imu - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Comune»),
3919 («Imu - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Stato»),
Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
CODICI per la rateizzazione relativi all'abitazione principale:
0101 in caso di versamento in 2 rate;
0102 in caso di versamenti in 3 rate.
Termini per i versamenti:
Per l’abitazione principale e relative pertinenze il versamento potrà essere effettuato in due rate o in tre rate. Nel caso di pagamento in due rate le scadenze sono 18 giugno e 17 dicembre e l'imposta è pari al 50% del totale. Nel modello di pagamento F24 all'interno del riquadro del "Rateazione/mese rif" deve essere indicato il codice 0101.
Nel caso di pagamento dell'importo dovuto per abitazione principale in tre rate le scadenze sono 18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre 2012. Ogni rata è pari ad un terzo dell’imposta totale e nel modello di pagamento F24 all'interno del riquadro del "Rateazione/mese rif" deve essere indicato il codice 0102.
Per i fabbricati rurali strumentali l’acconto di giugno viene versato nella misura del 30% del dovuto;
Per tutti gli altri immobili (fabbricati diversi dall’abitazione principale, terreni e aree fabbricabili ) il versamento dovrà essere effettuato come segue:
Rata di acconto: pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno in corso sulla base delle aliquote di base e detrazioni previste dalla nuova disciplina del tributo, da versare entro il 18 giugno 2012.
Rata di saldo: relativo all'intero anno (conguaglio sulla rata di acconto) sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate dal Comune, da versare entro il 17 dicembre 2012.
Istituzione nuovo tributo I.m.u. - aliquote e detrazioni per il 2012:
Al Consiglio Comunale spetta l’istituzione dell'I.M.U. e la fissazione delle aliquote e delle detrazioni con apposite deliberazioni, che verranno rese pubbliche a nelle forme di legge e con qualsiasi altro mezzo pubblicitario.
Tali deliberazioni dovranno essere approvate entro il 30 settembre 2012.
Deliberazioni in materia di IMU:
ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) SPERIMENTALE E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.
Per tutto quanto qui non riportato si faccia riferimento alle seguenti norme di legge:
- Art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201;
- Legge n. 214 del 22/12/2011 di conversione del D.L. 201/2011;
- Artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 (Federalismo Fiscale Municipale);
- Artt. 4 D.L. n. 16 del 02/03/2012.
Moduli I.M.U.