1. Aree di pertinenza dei fabbricati (art.1 comma 741 lettera a - L 160/2019)
NUOVA I.M.U. 2020
A decorrere dal 1 gennaio 2020 la “nuova” IMU è disciplinata dalla Legge 160/2019 che ha abolito la IUC nelle componenti IMU e TASI.
Il regolamento della nuova IMU è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 12.06.2020 e le aliquote sono state definite con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 25.06.2020.
•Il calcolatore IUC per l'anno 2020 è presente al seguente link:
http://www.riscotel.it
•Visure Catastali on-line - accesso senza password (Sito Agenzia delle Entrate)
Si ricorda che è possibile effettuando il login al sito dell'Agenzia delle Entrate e quindi poter effettuare una visura catastale completa a titolo gratuito, utilizzando i servizi on-line. (per accedere al servizio è necessario essere abilitati ai servizi telematici Entratel/Fisconline)
PRINCIPALI NOVITA' RISPETTO AL 2019
Il comma 741 lettera a della Legge 160/2019 precisa che l’area di pertinenza del fabbricato è quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. Ne deriva che le particelle catastali identificate con un numero di mappale diverso rispetto al numero del fabbricato e non graffate allo stesso sono da considerarsi ai fini I.M.U. imponibili come aree edificabili. Per beneficiare dell’esonero dal prelievo da I.M.U. sarà quindi necessario modificare la situazione catastale, procedendo a congiungere le aree al fabbricato al quale sono asservite non essendo più possibile invocare l’esonero per terreni che siano solo di fatto utilizzati in via pertinenziale. La Giunta comunale con deliberazione n.116 del 24.09.2020 ha stabilito una riduzione del 50% per le aree di fatto pertinenza del fabbricato. Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare l'autocertificazione.
modello di autocertificazione.pdf
2. Non sono più previste agevolazioni I.M.U. per gli immobili posseduti dagli iscritti all’A.I.R.E. (anagrafe italiani residenti all’estero)
3. in caso di separazione o divorzio il soggetto passivo dell’abitazione familiare non è più il coniuge assegnatario, ma il genitore assegnatario dei figli. (art.1 comma 741 lettere c - L 160/2019)
4. gli enti non commerciali (associazioni, parrocchie, etc.) che usufruiscono dell’esenzione di cui all’ex lettera i D.Lgs 504/1992 sono soggetti alla presentazione della dichiarazione IMU ogni anno. (art.1 comma 770 - L 160/2019)
5. l'articolo 177 del D.L. 19 maggio 2020, n.34 prevede che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa a immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane.
6. l’articolo 9 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n.137 stabilisce che non è dovuta la seconda rata dell’IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze delle attività riportate nella tabella 1 a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
TABELLA ALIQUOTE 2020
N. | DESCRIZIONE | ALIQUOTA | DETRAZIONE |
---|---|---|---|
1 | Abitazione principale (categorie A2, A3, A4, A5, A6, A7) e relative pertinenze (C/2, C/6, e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria) | esente ex lege | /// |
2 | Abitazione principale (categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze (C/2, C/6, e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria) | 4,00 ‰ | € 200,00 |
3 | Altri fabbricati diversi dall'abitazione principale | 7,60 ‰ | |
4 | Aree fabbricabili | 7,60 ‰ | |
5 | Terreni agricoli | 7,60 ‰ | |
6 | Unità immobiliare ad uso abitativo posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata | 4,60 ‰ | |
7 | Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557 | zero | |
8 | Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | zero |
SCADENZE DI VERSAMENTO (art.1 comma 762 L. 160/2019):
Acconto: la scadenza dell’acconto IMU 2020 è differita dal 16 giugno 2020 al 30 settembre 2020 ad eccezione degli immobili appartenenti al gruppo catastale D per i quali è prevista la riserva di gettito in favore dello Stato per la quota calcolata ad aliquota dello 0,76 per cento escluso gli immobili iscritti nella categoria catastale D10 per i quali non vige tale riserva .
Saldo: entro il 16/12/2020 - Conguaglio annuo calcolato sulla base delle aliquote che sono state deliberate per l’anno 2020.
Per legge il pagamento dell’imposta è in autoliquidazione, tuttavia l’ufficio tributi è a disposizione per informazioni e assistenza al contribuente. A causa dell'emergenza COVID-19, attualmente non è consentito il libero accesso delle persone e il rapporto con l’ufficio è mantenuto esclusivamente attraverso l'utilizzo dei canali telematici e dei contatti telefonici ☎0432653511 interno 2. E’ possibile richiedere l’invio del conteggio e del modello F24 precompilato relativo all’acconto 2020 inviando una e- mail a tributi@comune.campoformido.ud.it entro il 25/09/2020. Si prega di inviare il modello di delega sottoriportato nel caso in cui la richiesta dei calcoli degli importi dovuti non riguardi il titolare.
Per informazioni più dettagliate consultare la guida all’IMU 2020.