L'accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare (art. 5 comma 1)

 

Procedimento

La richiesta di accesso civico non necessita di motivazione ed è gratuita. Deve essere inoltrata  previa compilazione dell'apposito modulo indicando correttamente tutti i riferimenti anagrafici, la tipologia di procedimento ed il relativo oggetto.

 

Scarica il modulo per l'istanza di accesso civico semplice

 

Il Dirigente del Servizio Responsabile per materia, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, procede alla pubblicazione nel sito del dato omesso e contestualmente lo trasmette al richiedente ovvero comunica l'avvenuta pubblicazione e indica il collegamento ipertestuale al dato richiesto.  Se invece le informazioni richieste sono già pubblicate, l'Amministrazione provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

 

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al  titolare del potere sostitutivo  di cui all'articolo 2, comma 9-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede nei termini sopra specificati.

Pagina aggiornata il 17 ago 2022, 11:18:02